Musica popolare: presto una legge per la valorizzazione e la tutela. Ecco il testo della proposta

fonte: viveur.it

In Regione Puglia si discuterà, a breve, di una proposta di legge sulla tutela e la valorizzazione della musica popolare, delle danze e della tradizione orale. La proposta della Legge Regionale sulla tutela e valorizzazione della musica pugliese di tradizione , scritta da Sergio Blasi, in collaborazione con Vincenzo Santoro, operatore culturale, sul cui sito si può trovare il testo della proposta di legge, mira a sostenere la cultura come patrimonio, e riconoscere come importante anche tutto quanto è immateriale.

A questo proposito, Francesco Laddomada, consigliere regionale del movimento La Puglia per Vendola, esprime il proprio apprezzamento: “Presto approderà in aula un’ottima legge che permetterà, oltre ad erogare contributi finanziari alle associazioni che si dedicano alla promozione delle tradizioni popolari,  a   valorizzare i cosiddetti beni immateriali del nostro territorio.  È la premessa fondamentale per aspirare ad inserire le tradizioni della Puglia nell’elenco delle buone pratiche che sta predisponendo l’UNESCO”.

Nel frattempo che il Consiglio decida sulla legge, ecco il testo:

Art. 1.(Oggetto della legge)

1. La Regione Puglia, in attuazione della convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, tutela e valorizza la memoria culturale delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale storicamente originatesi nei suoi territori, e contribuisce allo sviluppo della pratica musicale promuovendo iniziative e facilitandone l’esercizio al fine di garantire la più ampia diffusione nell’ambito delle comunità locali.

Art. 2. (Programma pluriennale di intervento)

1. Al fine di coordinare in un quadro programmatico organico gli interventi regionali nel settore, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, approva il programma triennale integrato di intervento nel settore della musica popolare e indica le risorse finanziarie da stanziare nei bilanci annuali di previsione in apposito capitolo di spesa.

Art. 3. (Albo regionale)

1. La Regione provvede ad istituire un albo regionale dei soggetti che svolgono attività musicali popolari al quale potranno aderire associazioni e gruppi autonomi costituiti a norma di legge e senza scopo di lucro.

Art. 4. (Contributi a favore di gruppi e associazioni)

1. La Regione, sulla base della programmazione pluriennale di cui all’articolo 2, concede annualmente contributi in favore dei gruppi e delle associazioni iscritti all’albo regionale di cui all’articolo 3:

a) per l’acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature musicali fisse e mobili, nella misura massima del 20% della spesa ritenuta ammissibile;

b) per lo svolgimento di attività culturali e di spettacolo fuori dai confini regionali, nella misura massima del 20% della spesa ritenuta ammissibile;

c) per la realizzazione di percorsi di formazione e approfondimento della conoscenza delle pratiche musicali e coreutiche tradizionale, con particolare attenzione al coinvolgimento degli anziani depositari dei saperi tradizionali, nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile;

d) per la realizzazione di cd e dvd contenenti produzioni musicali originali dei gruppi, nella misura massima del 20% della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 5. (Contributi a favore di Enti Locali)

1. La Regione, sulla base della programmazione pluriennale di cui all’articolo 3, concede annualmente contributi in favore degli Enti Locali singoli o associati:

a) per la realizzazione di archivi e biblioteche multimediali specializzati, anche a partire da percorsi di ricerca sul campo, in coordinamento e connessione con il Sistema archivistico regionale e il Sistema bibliotecario regionale, nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile;

b) per la realizzazione di festival, raduni e analoghe iniziative di spettacolo nel campo delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale, anche in collaborazioni con i soggetti associazionistici e privati operanti nel settore, nella misura massima del 30% della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 6. (Contributi a favore dell’editoria specializzata)

1. La Regione, sulla base della programmazione pluriennale di cui all’articolo 3, concede annualmente contributi in favore di case editrici ed etichette discografiche per la pubblicazione di studi e ricerche nel campo delle tradizioni musicali e coreutiche della Puglia, con particolare attenzione alle opere multimediali che consentono l’ascolto diretto di registrazioni di interesse storico e risultato di ricerche di carattere antropologico ed etnomusicologico.

Art. 7. (Adempimenti dei soggetti richiedenti i contributi)

1. Entro il 15 marzo di ogni anno i gruppi e le associazioni di cui all’articolo 2 devono presentare all’assessorato regionale competente apposite domande scritte dalle quali risulti:

a) l’esatta denominazione dell’ente, la sede ed il legale rappresentante;

b) i programmi di attività dell’anno ed eventualmente quelli di valenza pluriennale;

c) i preventivi di spesa articolati secondo quanto stabilito nell’articolo 4 al fine di valutare le relative ammissibilità ai contributi.

2. Entro il 15 marzo di ogni anno gli Enti Locali singoli o associati devono presentare all’assessorato regionale competente apposite domande scritte dalle quali risulti:

a) l’esatta denominazione dell’ente, la sede ed il legale rappresentante;

b) il progetto che si intende realizzare;

c) i preventivi di spesa articolati secondo quanto stabilito nell’articolo 5 al fine di valutare le relative ammissibilità ai contributi.

3. Entro il 15 marzo di ogni anno le case editrici e le etichette discografiche devono presentare all’assessorato regionale competente apposite domande scritte dalle quali risulti:

a) l’esatta denominazione del soggetto, la sede ed il legale rappresentante;

b) il progetto editoriale che si intende realizzare;

c) i preventivi di spesa articolati secondo quanto stabilito nell’articolo 5 al fine di valutare le relative ammissibilità ai contributi.

Art. 8. (Adempimenti della Regione)

1. Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale approva il piano annuale di attribuzione dei contributi ai soggetti che abbiano presentato regolare domanda con la richiesta documentazione di cui agli articoli 5, 6 e 7.

2. La Regione, attraverso i propri uffici o delegando tale incarico ai Comuni può svolgere la funzione amministrativa di controllo e la vigilanza sull’attuazione dei piani e dei programmi.

Art. 8. (Vincolo di destinazione dei contributi)

1. I contributi di cui alla presente legge sono erogati per le finalità di cui agli articoli 4, 5, 6 e non possono essere utilizzati per altre finalità.

2. I soggetti beneficiati, entro il 31 luglio dell’anno successivo, devono presentare il rendiconto completo delle attività finanziate, dal quale risulti anche ogni altro contributo eventualmente percepito a sostegno dell’attività di cui si tratta.

Art. 9. (Finanziamento degli interventi)

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