La disputa sull’installazione di un’antenna Iliad a Martina Franca, alta oltre sei metri e prevista nei pressi de La Lama, uno dei luoghi più suggestivi del centro storico, è ben lontana dalla conclusione. La società di telecomunicazioni ha presentato ricorso al Tar di Lecce contro il diniego ufficializzato dal Comune il 17 ottobre 2024. Nel ricorso, Iliad ha coinvolto anche la Camera di Commercio di Taranto-Brindisi, la Soprintendenza Nazionale per la Tutela del Patrimonio Subacqueo e l’Arpa Puglia, sostenendo che il provvedimento sia tardivo e viziato da illegittimità.
Le motivazioni del ricorso
Gli avvocati della società telefonica hanno individuato tre principali motivi di contestazione:
- Silenzio-assenso: Iliad afferma che il termine per il silenzio-assenso, pari a 60 giorni dalla presentazione della richiesta, sarebbe scaduto il 29 luglio 2024, senza che fosse stato emesso un provvedimento negativo formale. Di conseguenza, il diniego del 17 ottobre sarebbe arrivato con grande ritardo, quando il titolo abilitativo si era già formato.
- Eccesso di potere e contraddittorietà dei pareri: La società lamenta l’esistenza di pareri contraddittori. Ad esempio, la Soprintendenza ha dichiarato che l’intervento non è soggetto a vincoli paesaggistici, ma ha comunque espresso una valutazione negativa non vincolante sull’installazione. Altri enti, come l’Ufficio Paesaggio del Comune, hanno invece dato pareri favorevoli.
- Illegittimità del Regolamento Edilizio Comunale (REC): Iliad contesta l’articolo 60 del Regolamento Edilizio Comunale, che vieta l’installazione di infrastrutture TLC (telecomunicazioni) in alcune zone urbane. La società sostiene che tale norma locale sarebbe in contrasto con la normativa nazionale (d.lgs. 259/2003 e Legge 36/2001), che garantisce la priorità delle telecomunicazioni e limita il potere dei regolamenti comunali in materia.
Il percorso della vicenda
La richiesta di Iliad, inizialmente presentata per l’installazione nei pressi de La Lama, ha generato reazioni immediate sia tra i cittadini che tra gli enti coinvolti. Un gruppo di residenti ha sollevato preoccupazioni per il possibile impatto visivo e ambientale dell’antenna, mentre alcuni enti, come la Soprintendenza, hanno espresso riserve.
I pareri rilevanti
- Entro il 29 luglio 2024 (data di scadenza del silenzio-assenso):
- L’Ufficio Paesaggio ha dichiarato che l’intervento non è soggetto ad accertamento di compatibilità paesaggistica.
- La Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Subacqueo ha dichiarato la propria incompetenza ai sensi degli articoli 146 e 21 del D.lgs. 42/2004, aggiungendo comunque una valutazione negativa non vincolante sull’impatto dell’antenna.
- Arpa Puglia non ha fornito un parere esplicito, configurandosi così il silenzio-assenso.
- Dopo il 29 luglio 2024:
- Il Settore IV (Urbanistica) del Comune ha espresso un parere negativo in data 8 agosto 2024, citando l’art. 60 del Regolamento Edilizio Comunale, che vieta l’installazione di antenne in “Zona A di risanamento e restauro conservativo” e nella fascia di 50 metri dal centro storico. Questo parere, considerato determinante, è arrivato oltre i termini per il silenzio-assenso.
La questione della proroga
Un punto chiave della vicenda riguarda una proroga concessa dal Comune. Iliad aveva chiesto l’accesso agli atti il 20 agosto 2024 e, contestualmente, un allungamento dei termini per presentare osservazioni al preavviso di diniego del 13 agosto. Il Comune ha accolto questa richiesta, fissando al 16 settembre la data in cui Iliad poteva accedere ai documenti e concedendo dieci giorni successivi per presentare osservazioni. Tuttavia, la società non ha inviato alcuna replica formale entro il termine previsto. Il diniego finale è stato quindi ufficializzato un mese dopo, il 17 ottobre 2024.
La difesa del Comune
Il Comune, nella sua determina, giustifica il diniego facendo riferimento al Regolamento Edilizio Comunale e alla tutela del centro storico. L’art. 60 del REC vieta espressamente l’installazione di infrastrutture TLC in aree con elevato pregio architettonico e ambientale, come la zona A del Piano Regolatore Generale e la fascia di 50 metri dal centro storico. Secondo il Settore Urbanistica, l’intervento proposto risulterebbe in contrasto con tali disposizioni locali.
Le argomentazioni di Iliad
Iliad, oltre a contestare la tardività del diniego, fa leva su un elemento normativo di carattere nazionale. La società sostiene che le telecomunicazioni godono di una priorità normativa riconosciuta dal legislatore, anche grazie a un emendamento approvato a giugno 2024, che enfatizza la necessità di superare i vincoli locali per garantire lo sviluppo della rete. Tale priorità, secondo Iliad, rende illegittime norme come l’art. 60 del REC, che impedirebbero di fatto l’installazione di infrastrutture essenziali.
Il nodo della vicenda
La disputa pone al centro una questione cruciale: il rapporto tra regolamenti locali e normative nazionali. Da un lato, il Comune di Martina Franca difende il proprio diritto di regolamentare il territorio e preservare il centro storico. Dall’altro, Iliad rivendica il rispetto di normative nazionali che riconoscono la centralità delle telecomunicazioni, considerate essenziali per lo sviluppo del Paese.
Questa vicenda, che sembrava chiusa con il diniego di ottobre, riapre dunque un acceso dibattito sulla competenza dei Comuni nel bilanciare le esigenze di tutela locale con le imposizioni centrali. Il Tar di Lecce sarà ora chiamato a pronunciarsi su una questione che potrebbe avere implicazioni anche per altri Comuni e per lo sviluppo delle infrastrutture TLC in Italia.

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