Martina Franca. Rigettato il ricorso del candidato condannato, Basile resta consigliere comunale

ll Consigliere Vito Basile (Lista Civica “Martina è Bello”), difeso dall’Avv. Francesco Blasi, resterà nel Consiglio comunale di Martina Franca. Lo comunica lo stesso Basile, in una nota giunta in redazione:

E’ questo l’esito della sentenza emessa dal Tribunale di Taranto (in data 17/4/2023) che ha rigettato il ricorso proposto da Alessandro Calabrese, difeso dall’avv. Enrico Pellegrini, ritenendo infondate tutte le doglianze avanzate dal Calabrese condannandolo a “rifondere al Comune di Martina Franca ed a Basile Vito le spese giudiziali”.

Nella sentenza si legge: “Il Calabrese, condannato con sentenza di patteggiamento per il delitto di cui all’art.73 d.p.r. n.309/90 (pronuncia diventata irrevocabile il 9.2.16), si è candidato alle elezioni locali senza previamente chiedere ed ottenere la riabilitazione”. L’ufficio preposto alla proclamazione degli eletti ha riscontrato la sussistenza della causa ostativa alla partecipazione alla competizione elettorale.

E ancora: “L’incandidabilità codificata dal Testo Unico, ancorchè collegata alla commissione di un reato, non è una sanzione o un effetto penale della condanna ma una limitazione al diritto di elettorato passivo, conseguenza del venir meno di un requisito soggettivo essenziale per l’accesso alle cariche elettive (o per il loro mantenimento), frutto, a monte, di un giudizio di disvalore che il legislatore connette a determinate situazioni ritenute ostative all’esercizio di pubbliche funzioni”.… “Ribadisce il Consiglio di Stato che solo la sentenza di riabilitazione ex art.178 c.p. assume rilievo ai fini del venir meno della incandidabilità “. Nel caso di specie, non rileva che il Calabrese abbia ottenuto, a competizione elettorale già conclusa, la riabilitazione”.

L’atto conclude che “Il provvedimento dell’Ufficio elettorale centrale non è affetto da vizi procedurali (…) né, in presenza di una candidatura invalida (…), il Calabrese può utilmente invocare la lesione del diritto all’elettorato attivo. La Commissione, lungi dall’operare valutazioni discrezionali, ha applicato puntualmente la Legge Severino, secondo l’interpretazione sistematica dell’impianto normativo più volte offerta dal Giudice delle leggi”.

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