(articolo originale pubblicato qui)
Una riunione fiume nella stanza del sindaco, con tutti i dirigenti comunali, per trovare insieme una strategia per affrontare la batosta della sentenza del Tar Lecce che favorisce la Iliad per l’installazione di un’antenna alta 6 metri nei pressi de la Lama.
Durante la riunione – pare – sarebbe stata abbozzata una strategia che comunque permetterebbe al Comune di Martina Franca di salvaguardare lo skyline della “città consolidata” come la definisce la Soprintendenza di Taranto. Quest’ultima fu coinvolta nella conferenza dei servizi indetta dal dirigente del Suap, e il 7 luglio scorso inviò una nota firmata dalla soprintendente Francesca Paolillo. Nella nota la Soprintendente spiegava che l’ente da lei rappresentato non è titolata a parteciparvi, ma che
“comunica di ritenere che l’apparato costituente la Stazione Radio Base, collocato sull’edificio posto lungo il margine della città consolidata, rivestito da una struttura che imita un finto camino alto m 6,5 e controventato, sia fuori scala rispetto al contesto, modifichi sensibilmente lo skyline e sia in contrasto con le NTA del PPTR”.
In particolare:
“in contrasto con quanto stabilito dall’art. 78 c. 2 delle NTA del PPTR in base al quale: “Ai fini della promozione, tutela e riqualificazione delle città consolidate con particolare riguardo al recupero della loro percettibilità e accessibilità monumentale e alla salvaguardia e valorizzazione degli spazi pubblici e dei viali di accesso, i Comuni, nei piani urbanistici, anche in coerenza con il Documento Regionale di Assetto Generale di cui all’art. 4 della L.R.27 luglio 2001, n. 20 “Norme generali di governo e uso del territorio”: (…) b) stabiliscono disposizioni di salvaguardia e riqualificazione, in particolare (…) valorizzando i caratteri morfologici della città consolidata, della relativa percettibilità e accessibilità monumentale, con particolare riguardo ai margini urbani e ai bersagli visivi (fondali, skylines, belvedere ecc.)», e quindi «in contrasto con quanto stabilito dall’art. 77 c. 1 lett. e, in base al quale: Gli interventi che interessano le componenti culturali e insediative devono tendere a: promuovere la tutela e riqualificazione delle città consolidate con particolare riguardo al recupero della loro percettibilità e accessibilità monumentale e alla salvaguardia e valorizzazione degli spazi pubblici e dei viali di accesso».
Il Tar di Lecce, però, accogliendo il ricorso di Iliad, non entra nel merito della vicenda, ma stabilisce che il 17 ottobre è ben oltre la scadenza dei sessanta giorni del silenzio-assenso.
Ma cosa dice esattamente la sentenza del Tar di Lecce?
nel caso di specie, è pacifico che l’istanza autorizzatoria oggetto di contenzioso è stata inoltrata dalla Società in data 28.5.2024 (cfr. doc. 1, fascicolo di parte ricorrente), mentre il provvedimento comunale di diniego avverso la stessa – che in alcun modo può essere qualificato come provvedimento di secondo grado funzionale all’annullamento del tacito assenso formatosi per decorso del tempo, non essendovi alcuna menzione di ciò nel corpo dell’atto – è stato comunicato dal Comune di Martina Franca solo in data successiva al 17.10.2024 (ibidem), data di adozione del provvedimento de quo, quindi in un momento in cui era già integralmente decorso il termine di cui all’art. 44, comma 10, del D. Lgs. n. 259/2003;
d’altro canto, non possono ritenersi atti utile a sospendere o a interrompere il predetto termine né il parere n. 6719 del 29.7.2024 reso dalla Soprintendenza resistente, né il parere negativo n. 57101 del 8.8.2024 ovvero il preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. n. 241/1990 n. 57954 del 13.8.2024 adottati dall’Ente comunale, in quanto, in ogni caso, atti parimenti tardivi rispetto al medesimo termine perentorio individuato dall’art. 44, comma 10, cit.;
Quindi
– alla luce di quanto precede, il ricorso in esame deve essere accolto con riferimento al primo motivo formulato dalla parte, assorbite in tale dirimente profilo le ulteriori censure attoree, con conseguente accertamento del silenzio assenso formatosi sull’istanza avanzata da Iliad Italia S.p.A. in data 28.5.2024 e annullamento del provvedimento di diniego di cui alla determina comunale n. 3428 del 17.10.2024, in uno con il relativo preavviso di rigetto del 13.8.2024, senza invece alcuna caducazione degli ulteriori atto gravati, non ravvisandosi alcun concreto interesse della Società rispetto a tali annullamenti;
L’ordine del giorno presentato dalla consigliera Lenoci
Sollecitata dal comitato spontaneo dei residenti in via Mercadante, Valentina Lenoci ha presentato un nuovo ordine del giorno alla conferenza dei capigruppo in Consiglio comunale, che è il passaggio fondamentale per introdurre un nuovo punto nell’ordine del giorno della seduta del prossimo 4 febbraio. Secondo il comitato e secondo la consigliera Lenoci, un’altra strada da battere sarebbe quella di far riconoscere il valore culturale del sito, attraverso un atto di indirizzo votato dalla massima assise cittadina. La consigliera si è trovata nell’ingrato ruolo tra la pressione del comitato dei cittadini e l’operato dell’assessore al Suap, compagno di partito: Roberto Ruggieri. Una questione delicata, che si inserisce nei fragili equilibri della maggioranza a Palazzo Ducale, con Visione Comune (i consiglieri) che nonostante i diversi tentativi di mediazione continuano ad avere mal di pancia. Ma il presidente del Consiglio, Giovanni Basta, ha inserito il nuovo punto, lasciando la facoltà ai consiglieri di firmare la proposta della Lenoci.
Che sia o meno la giusta strada, o la giusta strategia per tutelare gli interessi del territorio nei confronti di quelli delle multinazionali, non si sa, ma è vero che la città si aspetta una compattezza da parte della politica locale: ora tocca ai politici. Mettersi dietro ai tecnici è stata una tattica utilizzata negli ultimi anni, ma cosa ha portato se non una sempre più graduale scomparsa della politica dietro la burocrazia? La questione dell’antenna su la Lama è emblematica da questo punto di vista.

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